[A] Sull’applicabilità delle disposizioni sulla litispendenza di cui all’art. 39 c.p.c. ove, in corso di causa, sia sopravvenuta la definizione di un altro giudizio pendente. [B] Sull’individuazione delle voci di danno che la stazione appaltante pubblica è tenuta a risarcire all’appaltatore nel caso di colpevole ritardo nell’emissione del certificato di collaudo e sull’onere probatorio in ordine al predetto danno. [C] Sulla nozione di spese generali dell’impresa e sulla loro quantificazione in sede di domanda di risarcimento proposta dall’appaltatore per illegittima sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante in materia di appalto pubblico. [D] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che intenda chiedere alla p.a. appaltante il risarcimento delle spese generali in caso di illegittima sospensione dei lavori ed in quello di ritardo nell’esecuzione del collaudo. [E] Sugli oneri probatori posti in capo al creditore ed al debitore in materia di adempimento di un’obbligazione. [F] Sui casi in cui i crediti dell’appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in assenza dell’esecuzione del collaudo da parte della stazione appaltante. [G] Sull’onere probatorio in materia di imputabilità del ritardo nel collaudo dei lavori eseguiti per un appalto pubblico. [H] Sul dies a quo per gli interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno di cui al co. 2 dell’art. 1224 c.c., dovuti all’appaltatore in caso di ritardata esecuzione del collaudo da parte della p.a. appaltante. [I] Sui casi in cui sono applicabili gli interessi di mora previsti dagli artt. 35 e 36 del d.p.r. 1063/1962 in materia di appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l’applica...