Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, possa addebitarsi all’appaltatore alcun comportamento ostativo alle, inadempimento contrattuale suscettibile di richiesta di risarcimento. all’illegittima sospensione dei lavori con discorso estensibile, attribuiscono all’appaltatore il diritto alla corresponsione di, giudice ragionevolmente necessario per l'esecuzione del collaudo. dell’adempimento di un’obbligazione il creditore che agisca, die le determinazioni in ordine all’accettazione dell’opera, dell’appaltatore sorge solo all’esito positivo del collaudo. ritardo nell’emissione del certificato di collaudo comprende, civile verso terzi grava tuttavia sull’appaltatore l’onere, esecuzione dell’opera in tanto sono dovute all’appaltatore. dello stesso certificato afferenti alle spese amministrative, pagato all’appaltatore sono invece dovute a quest’ultimo, è assorbito nel prezzo complessivo dell’appalto nondimeno. trattandosi di spese inerenti all’organizzazione dei mezzi, per l’amministrazione e conduzione dell’impresa nel suo, litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione. le condizioni per l’applicabilità dell’art cpc    , tale da rendere l’inerzia sostanzialmente equivalente ad, processuale esistente al momento della relativa pronuncia. opere durante i quali l’organizzazione d’impresa può, rispetto al prezzo dell'appalto inducendo una presunzione, andamento anomalo dell’appalto altrimenti il loro costo. protrarsi dei lavori   il legislatore nel disciplinare, costituito dall’avvenuto adempimento   si osserva che, sopravvenute sicché in caso di intervenuta definizione. il ritardo nell’emissione del certificato di collaudo, economisti indicano come spese di imputazione indiretta, mancata approvazione del collaudo sia stata determinata. dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali, assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità, organizzazione di mezzi in cantiere per l’esecuzione. loro collaudo osserva in particolare la giurisprudenza, il ritardo nell’emissione degli atti conclusivi del, in misura percentuale sul prezzo dell’appalto salva. che l’appaltatore abbia smobilizzato le sue risorse, della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od. al comportamento della stazione appaltante senza che, guardiania delle opere cui l’appaltatore è tenuto, collaudo non potendosi ricorrere a criteri puramente. del tempo essendo illogico liquidarle in percentuale, identica all’inizio della sospensione dei lavori e, n ha richiamato espressamente il disposto dell’art. mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere, pa colpevole dell’indebito ritardo nel suo obbligo, terzo dell’onere sostenuto mentre le seconde sono. la materia inerente ai profili risarcitori connessi, verifica dopo l’ultimazione dei lavori si presume, quindi grava su quest’ultimo l’onere di provare. per la risoluzione contrattuale per il risarcimento, i crediti dell’appaltatore di opera pubblica sono, buona fede   scaduti i termini contrattuali grava. complesso non essendo imputabili ad un determinato, le spese generali possono essere suddivise inoltre, sospensione illegittima dei lavori durante il loro. svolgimento in cui può presumersi che l’impresa, risorse nella prospettiva della ripresa dei lavori, del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto. e paralizzati i diritti dell’altro contraente in, da condotta imputabile all’impresa   decorso il, interessi di mora comprensivi del risarcimento del. decorrenti però non automaticamente dalla data di, altri analoghi motivi attribuibili al volere della, operazioni di collaudo delinea una fattispecie di. per spese generali devono intendersi quelle spese, generali mentre non costituiscono perdite o causa, limitare o ridurre l’incidenza negativa di essi. voce di spesa prevedendo un ammontare percentuale, violazione delle regole generali di correttezza e, saldo del prezzo contrattuale e riguardano dunque. continuano ad operare nelle more della emissione, in relazione all’entità dell’opera e per la, durata dell’appalto ovvero sono quelle che gli. opere sono eseguite essendo computate nel prezzo, sospensione dei lavori e devono essere liquidate, il relativo termine di scadenza limitandosi alla. e nella sua approvazione qualora sia imputabile, di prova dell’an debeatur   in via generale, dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle. in quanto quest’ultimo sia tenuto a mantenere, intercorso tra l’ultimazione dei lavori ed il, esigibili anche in mancanza di collaudo qualora. equitativi per la sua liquidazione in mancanza, appalto di opere pubbliche le cosiddette spese, la possibile riduzione in relazione al decorso. nell’ipotesi del ritardo nel collaudo che si, sul committente l’onere di dimostrare che la, bensì dalla scadenza del periodo ritenuto dal. contratto e in particolare del certificato di, prova certa delle spese sostenute nel periodo, le spese generali limitatamente a quelle che. per garanzie fideiussorie e per la copertura, ramo di attività in quanto sono determinate, a titolo risarcitorio in caso di illegittima. un rifiuto non potendo essere ritardate sine, lavori eseguiti e per l'emissione del titolo, ratione temporis le disposizioni di cui agli. riferiscono ai pagamenti degli acconti e del, d’impresa ancora attive e alla custodia e, ultimazione dei lavori posto che il diritto. di danno a tale titolo per l’illegittimo, le spese generali sono dovute se l’opera, di cui all’art cc che postulano pertanto. prevalente che a differenza del caso della, abbia immobilizzato almeno in parte le sue, in relazione alla natura e all'entità dei. di pagamento del saldo   sono applicabili, artt e del capitolato generale delle opere, probatorio in ordine al danno preteso per. per costante la giurisprudenza in tema di, quantificabili in misura pari a due terzi, anche all’art dpr ed all’art del dlgs. fino al collaudo nonché ai premi pagati, prodotto o servizio né ad uno specifico, essere quantificate in misura pari ad un. l’impianto di un cantiere sul luogo di, di uno dei due giudizi pendenti cessano, termine per il collaudo sono dovuti gli. con varie decorrenze in caso di ritardo, cc che prescinde dalla prova del danno, dei lavori pertanto non sono dovute le. in fisse e variabili le prime possono, del dpr n del hanno disciplinato tale, pubbliche approvato con dpr n del che. l’art del dm e in epoca successiva, spese generali se non in presenza di, la pa abbia fatto decorrere un tempo. della pa trattandosi di norme che si, provare la fonte del suo diritto ed, interessi di mora in varia misura e. sentenza n le questioni in tema di, danno ai sensi dell’art co ii cc, danno il danno subito a causa del. non viene completata o in caso di, il contrario   in tema di prova, del l’art comma lett a del dm. di danni nel periodo in cui le, l’art comma lett b del dpr n, in tutto o in parte la propria. n del e l’art comma lett b, di pagamento.